Bertolotto S.p.A._Policy Whistleblowing

Bertolotto S.p.A. Via Circ. Giovanni Giolitti 43/45 – Torre San Giorgio (CN) Il Segnalante deve specificare la volontà di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele da eventuali ritorsioni. Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche: • al Facilitatore; • alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; • ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente; • agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Il Segnalante può in qualsiasi momento ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l’inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d’ufficio. a. Riservatezza La Società, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale mediante l’utilizzo di linee telefoniche, messaggistica vocale o incontro diretto. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati2, in conformità a quanto disposto dagli artt. 29 e 32 del GDPR e art. 25-quaterdecies del Codice Privacy. 2 Inoltre: - sono previste espresse forme di protezione dell’identità del Segnalante in sede penale, dinanzi alla Corte dei conti e in sede disciplinare (in tale ultimo caso, l’identità del Segnalante non può essere rivelata quando la contestazione dell’addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa); - nell’ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In ogni caso, la Società avvisa il Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione di dati riservati, ovvero quando la rivelazione della identità del Segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta nella Segnalazione;

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