Bertolotto S.p.A._Policy Whistleblowing

Bertolotto S.p.A. Via Circ. Giovanni Giolitti 43/45 – Torre San Giorgio (CN) La Società, in linea con quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Whistleblowing, garantisce la tutela e la protezione oltre che dei Segnalanti, come anzidetti, anche dei soggetti che assistono il Segnalante durante il processo di segnalazione, quali Facilitatori, la cui identità si mantiene riservata, nonché di soggetti connessi con il Segnalante, quali colleghi/familiari, ovverosia persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, o persone del medesimo contesto lavorativo e che abbiano con esso rapporti abituali e correnti. La Società garantisce, altresì, la tutela e la protezione agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa effettua una prestazione lavorativa, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona. Nell’ambito del processo di istruttoria della segnalazione, il Comitato Whistleblowing richiede al Segnalante di indicare esplicitamente l’esistenza di tali ultimi soggetti, specificandone il ruolo (es. Facilitatore, collega legato da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, etc.) e allegando la necessaria documentazione a supporto. 5. L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Whistleblowing, possono costituire oggetto di segnalazione: • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del predetto provvedimento legislativo (di seguito “Modello 231”); • violazioni del diritto dell’Unione Europea1. Non sono ammesse segnalazioni aventi ad oggetto fatti diversi da quelli sopra descritti. Pertanto, in caso di presentazione di segnalazioni aventi contenuto diverso rispetto a quello 1 Da intendersi come: • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: ⁻ appalti pubblici; ⁻ servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ⁻ sicurezza e conformità dei prodotti; ⁻ sicurezza dei trasporti; ⁻ tutela dell’ambiente; ⁻ radioprotezione e sicurezza nucleare; ⁻ sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; ⁻ salute pubblica; ⁻ protezione dei consumatori; ⁻ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, comma 1, n. 5); • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui sopra.

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